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La commissione dura in carica sei mesi dalla data del suo insediamento. Il Ministro del commercio con l'estero puo' peraltro concedere una proroga fino a tre mesi per il completamento dell'indagine. La commissione, entro il termine di cui al comma 1, deve presentare al Ministro del commercio con l'estero una o piu' relazioni sulle analisi svolte e sulle iniziative necessarie per il raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 1. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce i risultati della commissione al CIPES e propone, di concerto con gli altri Ministri competenti, le occorrenti misure di carattere legislativo, tecnico e amministrativo da adottare entro i successivi sei mesi.

Testo in vigore dal 8 giugno 1990 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-01;133~art3 · fonte su Normattiva