Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto, per il quale tutto o parte dei beni di societa' sono attribuiti a singoli soci o ad altre societa'. E' parimenti equiparato alla vendita delle aree il passaggio di titolarita' a seguito di fusione o di trasformazione sociale.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art29 · fonte su Normattiva