Art. 20 — Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi
((1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati)) In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.
Testo vigente dal 19 febbraio 1994
