Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Art. 20 — Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi

((1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati)) In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.

Testo vigente dal 19 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art20 · fonte su Normattiva