Ai Comuni che abbiano gia' deliberato l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale anche se non deliberino secondo quanto previsto dai precedenti articoli 48 e 49, e' data facolta' di istituire l'imposta sugli incrementi di valore ai sensi della presente legge per le aree fabbricabili non comprese nelle zone suddette.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art50 · fonte su Normattiva