Ai Comuni che abbiano gia' deliberato l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale anche se non deliberino secondo quanto previsto dai precedenti articoli 48 e 49, e' data facolta' di istituire l'imposta sugli incrementi di valore ai sensi della presente legge per le aree fabbricabili non comprese nelle zone suddette.
Testo vigente dal 21 marzo 1963
