Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del precedente articolo 1 sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, qualora il trasferimento avvenga in favore del locatario che detenga l'immobile da data antecedente al 31 dicembre 1981 in virtu' di contratto di locazione risultante da atto di data certa o da atto o certificato rilasciato da pubbliche amministrazioni. L'imposta e' ridotta del 25 per cento se gli immobili sono trasferiti dagli enti e dalle imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 a soggetti diversi dal locatario. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, gli incrementi di valore conseguenti alla alienazione a titolo oneroso, effettuata dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1983, di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di, lusso secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A 1, A 7, A 8 e A 9, trasferiti da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, a condizione che l'alienante dichiari nell'atto che il corrispettivo e' destinato interamente all'acquisto, da effettuare entro un anno dalla data del trasferimento e comunque entro il 31 dicembre 1983, di altro fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione. Il soggetto interessato deve produrre, entro sessanta giorni dalla data dell'acquisto, all'ufficio che ha proceduto alla registrazione dell'atto, copia del contratto di acquisto. L'ufficio accerta l'avvenuto verificarsi della condizione e, in difetto, procede al recupero dell'imposta dovuta ed applica la sopratassa nella misura del trenta per cento della stessa imposta. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1.

Testo vigente dal 23 aprile 1982

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 323/1991

    Questione infondata
    10 luglio 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che le situazioni poste a raffronto - di destinazione integrale della somma ricavata dall'alienazione all'acquisto di altro immobile adibito ad abitazione, da una parte e, dall'altra, di reimpiego solo parziale di tale corrispettivo al suddetto acquisto, come tale comprensivo anche dell'ipotesi di un reimpiego assolutamente "minimo" -, sono palesemente differenti in relazione alla 'ratiò della norma che è quella di introdurre incentivi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa. - O. nn. 176/1990, 245/1989 e 341/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 176/1990

    Questione infondata
    4 aprile 1990

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 341/1987 e 245/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 362/1989

    Questione infondata
    27 giugno 1989

    Ai fini del beneficio fiscale previsto dall'art. 3, comma secondo, L. 22 aprile 1982 n. 168 (esenzione dall'IN.V.IM. nel caso in cui l'incremento di valore derivante da alineazione di abitazione non di lusso sia reinvestito entro un anno nell'acquisto di altra abitazione), non può assimilarsi alla posizione dell'acquirente di un alloggio sul libero mercato quella del socio di cooperativa edilizia, in quanto la normativa concernente tali organizzazioni associative ha un indubbio substrato di carattere pubblicistico e comporta, inoltre, particolari agevolazioni per l'acquisto della proprietà dell'alloggio, le quali fanno ritenere osservato l'art. 45 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 45 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, cit., nella parte in cui non estende l'esenzione INVIM a coloro che, risultanto soci di cooperative edi lizie, abbiano già prenotato, nel termine di un anno, e fino al 31 dicembre 1983, l'acquisto dell'appartamento cui è destinata la somma ricavata dalla vendita, ma siano impossibilitati a perfezionare l'atto di acquisto nel termine consentito, per cause estranee alla loro volontà).

    Art. 3 cost. · Art. 45 cost. · Art. 3 Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-04-22;168~art3 · fonte su Normattiva