Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1 gennaio 1957 o antecedentemente non sono piu' procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiari di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 48.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;246~art51 · fonte su Normattiva