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L'imposta e' ridotta del 25 per cento nei confronti delle societa' ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40 lettera a) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni, all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, ed all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art10 · fonte del testo