Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. 103 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonche' l'aumento previsto nell'art. 22, primo comma, del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. L'Ufficio deve notificare alle societa', agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta conseguente alla rettifica. Per quanto non e' diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni per l'accertamento l'applicazione e la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art11 · fonte del testo