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Le societa' e gli enti indicati nell'art. 1 devono presentare la dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili contestualmente alla dichiarazione annuale prevista dall'art. 8 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573. Le societa' ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2 devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di ogni anno.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art12 · fonte del testo