Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. 106 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per le infrazioni relative alle dichiarazioni da presentarsi ai fini dell'imposta istituita con la presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Nell'applicazione delle penalita' per infedele dichiarazione non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati. In caso di omesso o insufficiente versamento della imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa e' ridotta al 5 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art15 · fonte del testo