Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. 87 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 12 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli nonche', per i titoli quotati in borsa, la media dei prezzi di compenso. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'art. 13. Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 14 e 15. Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art18 · fonte del testo