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Le societa' e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nell'art. 19, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla data anzidetta. Qualora i termini fissati nell'art. 19 siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potra' essere presentata non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art20 · fonte del testo