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Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'art. 1 e' dovuta in ragione della meta' di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2, l'imposta, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954, e' dovuta in ragione della meta' di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.
Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
