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Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'art. 17 e' dovuta in ragione della meta' di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Per le societa' ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art22 · fonte del testo