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L'imposta del 15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio e' ridotta, per un periodo di 5 anni a partire dal 1 gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei redditi che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, sono temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art24 · fonte del testo