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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative e loro consorzi siano rette con i principi della mutualita' e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1 gennaio 1955. Le modificazioni statutarie che sono deliberate entro il 31 dicembre 1954 per adeguare le societa' cooperative e loro consorzi ai requisiti sopra richiesti sono sottoposte alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa.
Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
