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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative e loro consorzi siano rette con i principi della mutualita' e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1 gennaio 1955. Le modificazioni statutarie che sono deliberate entro il 31 dicembre 1954 per adeguare le societa' cooperative e loro consorzi ai requisiti sopra richiesti sono sottoposte alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art25 · fonte del testo