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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art39 · fonte del testo