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Il patrimonio imponibile e' costituito dalla somma dei seguenti elementi:

  • a)capitale sottoscritto e versato delle societa' o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio;
  • b)riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passivita' ed a favore di terzi;
  • c)utili di esercizi precedenti riportati a nuovo. Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:
  • a)le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;
  • b)una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo gia' decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'art. 2, il capitale imponibile e' costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art4 · fonte del testo