Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. 363 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il reddito imponibile e' costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
tolto: a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B. Per le societa' cooperative di consumo non si dovranno comprendere nel reddito, agli effetti di questa imposta, i ristorni che a fine di esercizio vengono restituiti agli acquirenti soci in proporzione degli acquisti fatti;
tolto: b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva;
tolto: c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;
tolto: d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria B della societa' o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere a), b) e c) con detrazione delle spese e passivita' afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria B;
tolto: e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della societa', o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria B della societa' o dell'ente: salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro e loro consorzi ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata. Ai fini del presente articolo si computano anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta. Dall'importo che risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorche' riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle societa' ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art5 · fonte del testo