Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. 137 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'art. 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito indicato nell'articolo 5, che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile. Per le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 3, n. 1, soggette all'imposta, questa si applica sul patrimonio eccedente l'importo di lire 5 milioni e, sulla parte di reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'art. 4, con aliquota ridotta al 7,50 per cento, sempreche' ricorrano le condizioni previste dall'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere a) e b). Le norme di cui al comma precedente si applicano alle societa' cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative, a fini di utilita' sociale o di pubblico interesse.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art6 · fonte del testo