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Quando dalla somma degli elementi indicati nell'art. 5 risulta una perdita, l'imposta e' ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non puo' in alcun caso superare il 90 per cento della imposta commisurata ai patrimonio imponibile.
Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960
