Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. 291 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'imposta e' ridotta del 40 per cento nei confronti delle societa' ed enti, di cui al primo comma del successivo art. 9, che rispondono ai seguenti requisiti:
tolto: a) abbiano per oggetto esclusivamente: l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle societa' ed enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;
tolto: b) non svolgano di fatto altre attivita' al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a);
tolto: c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nell'inventario e nel bilancio medesimi;
tolto: d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;
tolto: e) siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito. Il requisito indicato alla lettera d) del comma precedente e' richiesto per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Il requisito indicato dalla lettera e) del primo comma del presente articolo e' richiesto a decorrere dal 1 gennaio 1955. La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio annuale della societa' o ente, sulle cui risultanze l'imposta e' dovuta ai sensi dell'art. 2 della presente legge, e' venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d) del primo comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art8 · fonte del testo