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E' istituita una indennita' di studio, con effetto dal 1 luglio 1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, compresi gli insegnanti delle scuole popolari, secondaria ed artistica, per gli ispettori scolastici e per il personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate. L'indennita' di studio non e' dovuta a] personale dipendente dalla medesima Amministrazione, al quale e stato attribuito l'assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno mensile di analoga natura. L'indennita' di studio, che e' soggetta unicamente alle ritenute erariali, e' corrisposta secondo i coefficienti in godimento nelle misure lorde e nei limiti stabiliti nella annessa tabella.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1754~art1 · fonte del testo