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L'indennita' di studio di cui all'articolo 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio l'indennita' di studio e' ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio. Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra l'indennita' di studio e' commisurata proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, pero', l'indennita' di studio puo' superare la misura intera.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
