Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che presta la propria attivita' negli aeroporti, e' dovuta, per le sole giornate di effettiva presenza nei predetti impianti, un'indennita' giornaliera di lire 550, in luogo della partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e alla legge 7 ottobre 1957, n. 969. L'indennita' predetta sara' corrisposta dal giorno successivo a quello in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio. L'indennita' stessa non e' cumulabile con il trattamento di missione.

Testo vigente dal 5 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1441~art1 · fonte su Normattiva