Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in annue lire 105 milioni, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Aeronautica per l'anno finanziario 1965 e di quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1441~art2 · fonte su Normattiva