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Il ruolo organico ordinario del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, di cui al quadro 16-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e quello del personale della carriera direttiva del ruolo ispettivo minerario, di cui al quadro 5 allegato al decreto del Presidente della Repubblica, 26 gennaio 1958, n. 413, sono sostituiti dal ruolo organico stabilito dal quadro primo della tabella 1 allegata ala presente legge. Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente comma e' collocato nella, corrispondente qualifica del ruolo organico stabilito dal quadro primo della tabella 1 allegata alla presente legge, prendendovi posto secondo l'anzianita' di qualifica posseduta nel ruolo di provenienza.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1483~art2 · fonte del testo