Art. 2 — Sezione speciale del collegio medico-legali
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Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, puo' essere reso, su richiesta delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o del procuratore generale presso la Corte stessa - sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessita' - da una Sezione speciale del collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta di un maggiore generale medico dell'esercito, che la presiede, e di cinque ufficiali superiori medici, di cui tre dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, nonche' di un maggiore medico dell'esercito con funzioni di segretario. I componenti la predetta sezione sono nominati con decreto del Ministro per la difesa tra i membri del collegio medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1962 al 20 gennaio 1981
