La Sezione speciale per il contenzioso contabile e' soppressa. E' istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilita' pubblica. I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte. Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

Testo vigente dal 2 gennaio 1962

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345~art3 · fonte su Normattiva