E' istituita una ricompensa al merito civile, intesa a premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare, le altrui sofferenze o, comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno.

Testo vigente dal 16 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-06-20;658~art1 · fonte del testo