((L'obbligo della ritenuta e quelli delle comunicazioni e dei versamenti previsti agli articoli precedenti non si applicano agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle societa' cooperative iscritte nei registri prefettizi della cooperazione, purche' nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni)).
Testo vigente dal 22 febbraio 1967
