Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione
Art. 8 — Imposta sulle societ
Le societa' cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle societa' a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
Testo vigente dal 6 aprile 1971
