Art. 177

Societa' cooperative edilizie di abitazione (articolo 66, comma 6-bis e 6-ter, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) 1. Alle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualita', in conformita' all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e iscritti nell'albo delle societa' cooperative, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

  • a)gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;
  • b)gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;
  • c)gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

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