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Coloro che prestano opera di intermediazione nella circolazione delle azioni sono soggetti, quando si rendano sotto qualsiasi forma fittiziamente intestatari di titoli appartenenti a terzi, alla pena pecuniaria in misura pari al 10 per cento del valore nominale dei titoli stessi. Se il fatto e' compiuto al fine di sottrarre il reddito delle azioni alle imposte dirette si applicano a carico degli intestatari fittizi, ancorche' non rivestano la qualita' indicata nel primo comma, ed a carico degli effettivi proprietari le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 14 gennaio 1967
