[1]Le societa', i soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, e le societa' fiduciarie sono soggetti alla pena pecuniaria in misura pari ad un, quinto dell'ammontare degli utili in relazione ai quali siano state omesse le comunicazioni prescritte dai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 7, dai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8, dall'articolo 9 e dal terzo comma dell'articolo 11. Le persone tenute a sottoscrivere le comunicazioni sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 7 la pena pecuniaria si applica nella misura da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni nominativo omesso. La comunicazione si considera omessa, quando non contiene gli elementi indispensabili per l'esatta identificazione dei soggetti in relazione ai quali e' prescritta:
[2]La misura della pena pecuniaria e dell'ammenda e' raddoppiata quando nella comunicazione siano indicati nomi immaginari o comunque del tutto diversi da quelli veri. Alla stessa pena pecuniaria prevista dai commi precedenti sono soggetti i riportatori, i venditori a termine, le aziende di credito, gli agenti di cambio ed i commissionari di borsa che omettono di indicare il nome del riportato o del compratore a termine in conformita' alle disposizioni dell'articolo 8, indicano un nome immaginario o del tutto diverso da quello vero ovvero indicano il nome senza specificare o specificando inesattamente il numero delle azioni. Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 252 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette quando ricorrano i presupposti indicati dalla lettera c) del primo comma dell'articolo stesso.3a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1966, n. 1139
3aLa L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Testo vigente dal 14 gennaio 1967
