Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1 gennaio Nel caso di acconti sugli utili erogati prima della entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle societa', gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa.3a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1966, n. 1139

3a

La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.

Testo vigente dal 14 gennaio 1967

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art22 · fonte su Normattiva