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Le disposizioni della presente legge si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata e per le assemblee che siano tenute dopo il 1 gennaio Nel caso di acconti sugli utili erogati prima della entrata in vigore della presente legge, la trattenuta prevista dall'articolo 1 deve essere commisurata sull'intero ammontare degli utili di cui viene deliberata la distribuzione, e agli effetti dell'applicazione della imposta complementare e dell'imposta sulle societa', gli acconti corrisposti si considerano in ogni caso acquisiti alla data della deliberazione stessa.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 14 gennaio 1967
