Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sara' approvato lo statuto della scuola nazionale di meccanica agraria. Nello statuto saranno fissati:

  • 1)la durata dei vari corsi di cui al precedente articolo;
  • 2)le materie di insegnamento con i relativi programmi e orari;
  • 3)le condizioni di ammissione;
  • 4)i programmi di esami e la composizione delle relative commissioni;
  • 5)la tabella organica del personale di ruolo e non di ruolo con le indicazioni dei relativi obblighi di servizio;
  • 6)altre norme per la esecuzione della presente legge.

Testo vigente dal 10 agosto 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;592~art4 · fonte del testo