La scuola e' retta da un Consiglio di amministrazione costituito come segue: un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste; un rappresentante delle Amministrazioni provinciali; un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura; il direttore della scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario. La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente. Possono altresi' essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione quelle persone ed i rappresentanti di quegli enti che diano un notevole contributo tecnico ed economico al funzionamento della scuola.

Testo vigente dal 10 agosto 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-24;592~art5 · fonte del testo