Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconociuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.

Testo vigente dal 10 agosto 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;592~art7 · fonte del testo