Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il Consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito, non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Testo vigente dal 30 aprile 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art3 · fonte su Normattiva