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Le spese sostenute dal Ministero dell'industria e del commercio per il personale indicato nel precedente art. 5 saranno rimborsate dalla Stazione sperimentale, che curera' il versamento della somma corrispondente ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Testo in vigore dal 10 novembre 1954 al 1 gennaio 1972
