Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1: gli aeromobili nazionali e stranieri di Stato o in servizio di Stato; gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea; gli aeromobili che effettuano voli di addestramento; gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi; gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di chilogrammi 2.000.

Testo vigente dal 25 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-11;411~art7 · fonte su Normattiva