Sono esentati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1: gli aeromobili nazionali e stranieri di Stato o in servizio di Stato; gli aeromobili che effettuano voli predisposti dallo Stato per il controllo delle installazioni per l'assistenza alla navigazione aerea; gli aeromobili che effettuano voli di addestramento; gli aeromobili che ritornano all'aeroporto di partenza senza aver effettuato atterraggi intermedi; gli aeromobili fino al peso massimo al decollo di chilogrammi 2.000.
Testo vigente dal 25 luglio 1977
