A. Agli aeromobili delle imprese aeree designate da ciascuna delle Parti Contraenti, che effettuano servizi di trasporto aereo regolati dal presente Accordo, sara' consentito l'accesso e la partenza dai territori dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa. B. Ciascuna Parte Contraente, su basi di stretta reciprocita', garantira' la totale esenzione alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente per quanto concerne le restrizioni all'importazione, il pagamento dei dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro diritto o tassa gravante sui carburanti, lubrificanti, articoli tecnici di consumo, parti di ricambio (ivi compresi i motori), dotazioni normali di bordo, provviste di bordo ed altri prodotti destinati all'esclusivo uso degli aeromobili che le dette imprese impiegano nei servizi di trasporto aereo previsti dal presente Accordo. Tali esenzioni si applicheranno ai materiali:
- 1)introdotti nei territori di ciascuna Parte Contraente e destinati ad essere impiegati a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente;
- 2)esistenti a bordo degli aeromobili delle imprese designate da ciascuna Parte Contraente all'arrivo e alla partenza dai territori dell'altra Parte Contraente;
- 3)presi a bordo degli aeromobili delle imprese designate da ciascuna Parte Contraente nei territori dell'altra Parte Contraente e destinati ad esclusivo uso dei suddetti aeromobili. C. I materiali ammessi a fruire delle agevolazioni doganali e fiscali previste dal precedente paragrafo potranno essere impiegati o consumati anche nel corso dei voli sul territorio della Parte Contraente che ha concesso le dette agevolazioni, ma non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di trasporto aereo. Essi dovranno essere riesportati nei casi in cui non siano impiegati per i suddetti servizi a meno che non vengano ceduti o prestati ad altra impresa aerea fruente delle stesse agevolazioni o sia loro concesso lo svincolo doganale (nazionalizzazione), secondo le disposizioni vigenti nei territori della suddetta Parte Contraente. In attesa del loro impiego o consumo o destinazione, tali materiali resteranno sotto il controllo doganale. D. Le agevolazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno applicate, nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali in vigore e nella maggiore misura possibile, anche ai materiali costituenti speciale attrezzatura tecnica al suolo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente per il servizio di assistenza degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente. E. Le agevolazioni previste dal presente articolo si intendono subordinate all'osservanza delle procedure in vigore nei territori della Parte Contraente che deve accordarle e non si estendono agli oneri relativi alla prestazione di servizi.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
