Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita

Art. 5 — Abrogazione di 7 primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626

E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839. L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;632~art5 · fonte del testo