E' stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecita' congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile. L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo art. 7. L'assegno e' corrisposto, dal compimento del 18° anno di eta', ai tutti coloro che siano colpiti da cecita' assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;632~art4 · fonte del testo