Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita
Art. 8 — Inizio dell'attività dell'Opera
L'attivita' dell'Opera avra' inizio entro il mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 16 agosto 1954
