Art. 10-quinquies — Disposizioni transitorie e finali
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Il Ministro del tesoro, la CONSOB e la Banca d'Italia adottano i regolamenti e le disposizioni di carattere generale di rispettiva competenza in attuazione del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Le societa' di gestione devono uniformarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, ai regolamenti e alle disposizioni di carattere generale di cui al comma uno entro sei mesi dalla loro adozione. Per le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il termine di due anni di cui all'art. 1, comma 11, decorre dalla data sovraindicata.
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998
