Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

Art. 10-ter — Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero)

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(( (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10- bis, sono soggetti a una ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni. La ritenuta si applica agli eventuali utili distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e alla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta si applica soltanto sull'incremento di valore delle quote o azioni maturato successivamente al 31 dicembre 1993 e calcolato come differenza tra il valore di riscatto e il piu' alto, tra il valore di sottoscrizione e il valore della quota alla predetta data. La ritenuta prevista dal comma 1, si applica a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche la ritenuta e' applicata a titolo di acconto di tale imposta. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dall'art. 4, decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non riguardano le partecipazioni di cui al comma 1. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, essi sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota del 12,50 per cento. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero diversi da quelli di cui al comma 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di utili distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Nel caso in cui proventi sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento degli utili, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, tali soggetti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi. Il comma 3- bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo)).

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 luglio 1998

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  9. 26 novembre 2003 — 1 gennaio 2007per 3 anni
  10. 27 settembre 2001 — 26 novembre 2003per 2 anni
  11. 1 luglio 1998 — 27 settembre 2001per 3 anni
  12. 29 febbraio 1992 — 1 luglio 1998testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art10ter · fonte su Normattiva