Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare

Art. 2 — Istituzione e regolamento del fondo

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Il fondo e' istituito dalla societa' gerente con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso. Il regolamento stabilisce:

  • a)la denominazione e la durata del fondo;
  • b)la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla societa' per la gestione del fondo. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilita' liquide, deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito che presentino un'adeguata organizzazione aziendale e che amministrino una massa di depositi per un importo non inferiore a 700 miliardi di lire oppure che abbiano ottenuto una garanzia solidale e illimitata di altre banche della stessa categoria aventi una raccolta globale di pari importo;
  • c)le modalita' di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche' le modalita' di liquidazione del fondo;
  • d)gli organi e i criteri per la scelta dei titoli e la ripartizione degli investimenti;
  • e)i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo caso i criteri relativi alla distribuzione;
  • f)le spese a carico del fondo e quelle a carico della societa' di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;
  • g)la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla societa' di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;
  • h)i giornali sui quali dovra' essere pubblicato ogni giorno il valore unitario della quota di partecipazione, calcolato giornalmente in base alle norme dell'articolo 5.

Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 29 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-03-23;77~art2 · fonte su Normattiva